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Norme
di garanzia.
A.
Power On Italia Store S.a.s. non essendo produttrice dei prodotti
non assume alcuna delle garanzie previste dalla legge 24 maggio
1988 n. 224, mentre con riferimento alle responsabilità
o obbligazioni che il CLIENTE dovesse assumere nei confronti
dei propri clienti in ragione delle vigenti disposizioni di
legge, le parti escludono il diritto di regresso ex art. 1519
quinques c.c. del CLIENTE nei confronti di Power On Italia
Store S.a.s..
B.
La garanzia di Power On Italia Store S.a.s. è limitata
alla scelta, a suo insindacabile giudizio, tra la riparazione
e o sostituzione di prodotti o la riduzione del prezzo dei
prodotti, perché riconosciuti difettosi da Power On
Italia Store S.a.s. tenendo conto dell'uso che ne è
stato fatto. La garanzia non copre comunque i costi della
mano d'opera né quelli che derivano da operazioni di
smontaggio, montaggio e di trasporto e non si estende ai prodotti
sostituiti, riparati né in generale alle parti di ricambio.
In ogni caso, in tutte le ipotesi in cui i prodotti risultino
conformi e/o non difettosi sarà dovuto ad Power On
Italia Store S.a.s. a titolo di rimborso spese, un importo
minimo (salvo il caso di maggior costo in capo ad Power On
Italia Store S.a.s.) pari a Euro 50 (cinquanta) per ogni prodotto
per il quale sia stato richiesto l'intervento.
C.
Fatto salvo quanta disposto dalla legge, la responsabilità
di Power On Italia Store S.a.s. è limitata a quanto
previsto della presenti Condizioni Generali o, se del caso,
dalle condizioni particolari eventualmente convenute per iscritto.
E.
In ogni caso il CLIENTE decade dal diritto della garanzia
ove provveda, in mancanza di previa espressa autorizzazione
scritta di Power On Italia Store S.a.s., a modificare, smontare
o manomettere i prodotti. Fermo restando quanta precede affinché
la garanzia divenga operativa tutti i resi dovranno:
- essere imballati adeguatamente, nell'imballo originale;
- essere completi in ogni parte ed accessorio e non presentare;
- alcuna manomissione a danno non derivante da difetto di
fabbricazione;
F.
Le parti convengono espressamente che Power On Italia Store
S.a.s. non sarà in alcun modo ritenuta responsabile
nei confronti del CLIENTE per danni diretti e/o indiretti
a beni diversi dai prodotti forniti o per i danni materiali
che saranno conseguenza diretta a indiretta dei danni subiti
dai prodotti consegnati.
G.
Power On Italia Store S.a.s. inoltre non può essere
ritenuta responsabile di malfunzionamenti e/o danni che risultino,
direttamente o indirettamente, nei seguenti casi:
a) immagazzinamento dei prodotti senza protezioni o prolungato;
b) negligenza, errori di collegamento o manipolazione, manutenzione
ed uso dei prodotti non conforme alle specifiche tecniche
indicate da Power On Italia Store S.a.s. nei manuali di utilizzo,
a più, in genere, cattivo uso;
c) modifiche a trasformazioni meccaniche, elettroniche, elettriche
ad altre apportate ai prodotti e/o ai loro dispositivi da
parte del CLIENTE e/o di terzi.
Includere solo come link sulla DPR 24maggio 1988 n.224
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224
Attuazione della direttiva cee n. 85/ 374 relativa al ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli stati membri in materia di responsabilità per
danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della legge
16 aprile 1987, n. 183 (Pubblicata nella Gazz. Uff. n. 146
del 23 giugno 1988)
ART. 1.
Responsabilità del produttore.
1. Il produttore è responsabile del danno cagionato
dai difetti del suo prodotto.
ART. 2.
Prodotto.
Prodotto, ai fini delle presenti disposizioni, è ogni
bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.
Si considera prodotto anche l'elettricità.
Sono esclusi i prodotti agricoli del suolo e quelli dell'allevamento,
della pesca e della caccia, che non abbiano subito trasformazioni.
Si considera trasformazione la sottoposizione del prodotto
a un trattamento che ne modifichi le caratteristiche, oppure
vi aggiunga sostanze. Sono parificati alla trasformazione,
quando abbiano carattere industriale, il confezionamento e
ogni altro trattamento, se rendano difficile il controllo
del prodotto da parte del consumatore o creino un affidamento
circa la sua sicurezza.
ART. 3.
Produttore.
Produttore è il fabbricante del prodotto finito o di
una sua componente e il produttore della materia prima.
Per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento,
della pesca e della caccia, produttore è che li abbia
sottoposti a trasformazione.
Si considera produttore anche chi si presenti come tale apponendo
il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto
o sulla sua confezione.
ART. 4.
Responsabilità del fornitore.
Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto
alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito
il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale,
se abbia omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine
di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio
del Produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.
La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare
il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole
approssimazione, il tempo dell'acquisto; deve inoltre contenere
l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.
Se la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non
è stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma
2, il convenuto può effettuare la comunicazione entro
i tre mesi successivi.
In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima
udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze
lo giustificano, può fissare un'ulteriore termine non
superiore a tre mesi per la comunicazione prevista dal comma
1.
Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può
essere chiamato nel processo a norma dell'art. 106 del codice
di procedura civile e il fornitore convenuto può essere
estromesso, se la persona indicata comparisce e non contesta
l'indicazione. Nell'ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto
può chiedere la condanna dell'attore al rimborso delle
spese cagionategli dalla chiamata in giudizio.
Le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto
importato nella Comunità europea, quando non sia individuato
l'importatore, anche se sia noto il produttore.
ART. 5.
Prodotto difettoso.
Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza
che ci si può legittimamente attendere tenuto conto
di tutte le circostanze, tra cui:
il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione,
la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni
e le avvertenze fornite;
l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente
destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si
possono ragionevolmente prevedere;
il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
ART. 6.
Esclusione della responsabilità.
1. La responsabilità è esclusa:
se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando
il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita
o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso,
né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della
sua attività professionale;
se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto
a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento
in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto,
non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
nel caso del produttore o fornitore di una parte componente
o di una materia prima, se il difetto è interamente
dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata
incorporata la parte o materia prima o alla conformità
di questa alle istruzioni date dal produttore che l'ha utilizzata.
ART. 7.
Messa in circolazione del prodotto.
Il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato
all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi,
anche in visione o in prova.
La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna
al vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente
o all'utilizzatore.
La responsabilità non è esclusa se la messa
in circolazione dipende da vendita forzata, salvo che il debitore
abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione
resa all'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento o
con atto notificato al creditore procedente e depositato presso
la cancelleria del giudice dell'esecuzione entro quindici
giorni dal pignoramento stesso.
ART. 8.
Prova.
Il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione
causale tra difetto e danno.
Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la
responsabilità secondo le disposizioni dell'art. 6.
Ai fini dell'esclusione da responsabilità prevista
nell'art. 6, lettera b), è sufficiente dimostrare che,
tenuto conto delle circostanze, è probabile che il
difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto
è stato messo in circolazione.
Se appare verosimile che il danno sia stato causato da un
difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le
spese della consulenza tecnica siano anticipa. te dal produttore.
ART. 9.
Pluralità di responsabili.
Se più persone sono responsabili del medesimo danno,
tutte sono obbligate in solido al risarcimento.
Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri
nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile
a ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dalla
entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel
dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.
ART. 10.
Colpa del danneggiato.
Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato
il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell'art.
1227 del codice civile.
Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato
sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo
che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.
Nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa
è parificata alla colpa del danneggiato.
ART. 11.
Danno risarcibile.
1. E' risarcibile in base alle disposizioni del presente decreto:
il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal
prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato
all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata
dal danneggiato.
2. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura
che ecceda la somma di lire settecentocinquantamila.
ART. 12.
Clausole di esonero da responsabilità.
1.E' nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente,
nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista
dal presente decreto.
ART. 13.
Prescrizione.
Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno
in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza
del danno, del difetto e dell'identità del responsabile.
Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia
a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto
o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità
sufficiente a giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria.
ART. 14.
Decadenza.
Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci
anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella
Comunità europea ha messo in circolazione il prodotto
che ha cagionato il danno.
La decadenza è impedita solo dalla domanda giudiziale,
salvo che il processo si estingua, dalla domanda di ammissione
del credito in una procedura concorsuale o dal riconoscimento
del diritto da parte del responsabile.
L'atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei
responsabili non ha effetto riguardo agli altri.
ART. 15.
Responsabilità secondo altre disposizioni di legge.
Le disposizioni del presente decreto non escludono né
limitano i diritti che siano attribuiti al danneggiato da
altre leggi.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai danni
cagionati dagli incidenti nucleari previsti dalla legge 31
dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni.
ART. 16.
Disposizione transitoria.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti
messi in circolazione prima della data della sua entrata in
vigore e comunque prima del 30 luglio 1988.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo
e di farlo osservare.
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